L’art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” recita:
“Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”
Le attività lavorative soggette a tale divieto sono: Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche. La sua violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).
Soggetto colto in stato di ebbrezza
Per l’ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l’art. 15 della Legge n.125/2001, al comma 2, prevede che:
“Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente … ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.”
È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall’art. 15 sopra citato.
Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore
Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell’art.20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultareapplicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall’art. 93 dello stesso decreto 81/08 (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).
Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.
F.to Il Dirigente Scolastico
Aldo Delpari
Allegato alla Circolare
PROCEDURE SCOLASTICHE Legge 30 marzo 2001 art. 15, n. 125
Legge 30 marzo 2001 art. 15, n. 125 nei luoghi di lavoro e per la verifica di assenza di alcol-dipendenza nei lavoratori ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Comma 1
E’ vietata l’assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro per le persone che eseguono le seguenti attività lavorative comprese nell’allegato 1 o classificate come a rischio nel DVR: Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Comma 2
Durante la pausa pranzo e in generale nelle pause di lavoro è proibita l’assunzionedi alcolici in quanto può poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le oredi lavoro. Il datore di lavoro si impegna a non somministrare alcolici nelle mense aziendali e ad effettuare appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare ilconsumo di alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori. Non saranno rimborsati i buoni pasto comportanti anche il consumo di alcolici.
Comma 3
E’ vietata l’assunzione di bevande alcoliche anche prima dell’inizio del turno di lavoro.
Comma 4
Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori o sospettaviolazione (ragionevole dubbio):
- il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;
- il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell’eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, ecc.
Comma 5
Procedure specifiche per la gestione dei casi di ubriachezza conclamata e per i casi di ragionevole dubbio:
- nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l’astensione e l’allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m). Segue l’accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari.
- Chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell’immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l’interdizione allo svolgimento della mansione a rischio.
- A seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto l’accesso al pronto soccorso con chiamata al 112.
- Nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c’è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza.
- Le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in baseagli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08).
- Si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall’accordo Stato-Regioni, il Datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori). Il ricorso al Collegio Medico ex art. 5 può essere fatto dal datore di lavoro anche per i lavoratori compresi nell’elenco dell’Allegato I al Provvedimento 16 marzo 2006. Se il lavoratore è un alcolista o, più probabilmente, un abusatore cronico, la valutazione supera l’ambito della mansione specifica e la non idoneità in questi casi sarà riferita all’attività lavorativa in genere.
- Si ricorda che l’art. 15 della Legge 125 prevede (in analogia all’art. 124 del DPR 309 del 1990 sulla tossicodipendenza, cui fa esplicito riferimento) la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni per coloro che intendono intraprendere un percorso riabilitativo.
da Blis00100b-psc