Si richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto del divieto di fumo all’interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata. All’interno dell’istituto è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche.
Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche. La scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi:
- per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti
- a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
Dove si estende
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali al chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto.
A chi si estende
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di:
- una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti
- in presenza di bambini fino a 12 anni.
Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla contestazione immediata dell’infrazione. Altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.
I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.
Pagamento
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, , causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio T6P.
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Belluno ccp 11049327, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – IIS E. Fermi Pieve di Cadore”
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovantel’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’Istituto.
Vigilanza
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme. Dovranno segnalare al Dirigente o ai Docenti Collaboratori, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Delpari
da Blis00100b-psc